venerdì 18 dicembre 2009

MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI


MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN FORZE DELLO SCHEMA LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI AGLI ARTICOLI 1, 2 E 44, LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88, RECANTE "DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2008" – RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/66/CE.

lunedì 30 novembre 2009

PPN: LA RETE APPALTI PUBBLICI

PPN: la rete appalti pubblici

ppp_n Presidenza italiana per il network europeo degli appalti pubblici

La presidenza del PPN (Public Procurement Network), la Rete Europea per gli Appalti Pubblici, è passata all’Italia durante la Sessione  Plenaria che si è svolta l’8 giugno 2009 a Bruxelles.  Il nuovo presidente è Giuseppe Brienza, Consigliere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Durante l’assemblea è stato presentato ed adottato il nuovo Regolamento operativo, realizzato con l’importante contributo italiano, teso a migliorare l’applicazione delle norme sugli appalti pubblici attraverso lo scambio di best practices e di benchmarking.
Il Regolamento ha l’obiettivo di elevare il PPN a piattaforma di riferimento per  l’armonizzazione e l’implementazione delle norme sugli appalti pubblici, rendendo il network europeo uno strumento operativo a fianco della Commissione Europea.
Con il nuovo Regolamento si prevede una nuova struttura della rete stessa, incentrata su una maggiore cooperazione tra gli stati membri dell’UE, contestualmente ad un’apertura nei confronti di Paesi in fase di adesione e pre-adesione e dei Paesi impegnati al rispetto del quadro normativo europeo.
Dal Public Procurement Pilot Project al Public Procurement Network
Il PPN, nasce negli anni 1998-2003 dal Progetto Pilota Appalti Pubblici (Public Procurement Pilot Project - PPPP) tra Stati Membri dell’Ue e Paesi SEE, con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di un mercato unico in materia di appalti.
Danimarca, Germania, Regno Unito, Spagna, Italia e Paesi Bassi costituiscono il gruppo direttivo del Progetto al quale, successivamente, aderiscono Norvegia, Svizzera, Lussemburgo, Liechtenstein, Austria, Irlanda, Finlandia, Svezia e Portogallo.
La Commissione Europea oggi, come allora, vi partecipa con lo status di osservatore.
Il Progetto verte su 4 temi principali:
  • soluzioni delle dispute transfrontaliere;
  • analisi dei sistemi di ricorso;
  • applicazione ed interpretazione dei regolamenti;
  • monitoraggio di settori specifici e raccolta di dati economici.
Il progetto si conclude durante l'estate del 2002, quando il gruppo direttivo propone e raccomanda la creazione di una Rete informale permanente tra le autorità nazionali.
In conseguenza di tale raccomandazione, il 31 gennaio del 2003 a Copenhagen, dal PPPP - Public Procurement Pilot Project, si passa all’attuale PPN - Public Procurement Network, che muove i primi passi verso due principali obiettivi: la promozione della risoluzione informale delle dispute transfrontaliere in materia di appalti, attraverso i punti di contatto della rete; il miglioramento dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici attraverso lo scambio di best practices e pratiche di benchmarking.
In linea con le intervenute modifiche normative in materia e al fine di rimodulare l’azione del PPN, nel corso della Conferenza di Lisbona del 2007, si istituisce una Task Force (Danimarca, Portogallo, Regno Unito, Austria, Francia, Paesi Bassi, Cipro).
Successivamente, l’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, per l’Italia, aderisce a tale Task Force offrendo un fattivo contributo alla stesura del nuovo Regolamento.

(Fonte Autorità Lavori Pubblici)

lunedì 21 settembre 2009

Legge 3 agosto 2009, n. 102 Art. 4-quater

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 4-quater
Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 86, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;
d) all'articolo 88:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;
3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» e' sostituita dalla seguente: «precisazioni»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;
5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;
6) al comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purche' si sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;
e) all'art. 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
h) all'art. 166:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

giovedì 17 settembre 2009

venerdì 31 luglio 2009

Appalti Pubblici Italia Service

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DL anticrisi; Matteoli, emendamento per appalti più veloci

(ASCA) - Roma, 21 lug - Le commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati hanno approvato un emendamento di iniziativa parlamentare, condiviso dal governo, al decreto legge ''anticrisi'' che riduce i tempi di affidamento dei contratti pubblici. In particolare, le nuove disposizioni prevedono, l'eliminazione della presentazione da parte del concorrente delle giustificazioni gia' in sede d'offerta. La stazione appaltante potra' effettuare la valutazione dell'anomalia dell'offerta in maniera congiunta per le migliori cinque offerte presunte anomale. Vengono, inoltre, ridotti fasi e tempi procedurali nel rispetto del contraddittorio tra stazione appaltante e concorrente.

"L'emendamento - dichiara il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli - consente di velocizzare la realizzazione delle opere pubbliche. Si tratta di una misura quanto mai necessaria in un periodo di congiuntura economica sfavorevole, di un significativo passo in avanti nell'ottica della semplificazione e del rispetto dei tempi di realizzazione delle infrastrutture. Le significative modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici - osserva il ministro - semplificano la procedura per valutare le offerte anomale e superano talune disfunzioni operative segnalate dalle stazioni appaltanti e dalle associazioni di categoria".

L'emendamento prevede, inoltre, nel caso di affidamento di concessioni e di opere da realizzare attraverso le prescrizioni della Legge Obiettivo, la possibilita' di indicare un termine abbreviato per la presentazione dell'offerta nonche' la riduzione dei tempi dell'iter di approvazione del progetto per le opere di interesse strategico.

Fonte: asca.it

sabato 11 luglio 2009

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