venerdì 18 dicembre 2009
MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
lunedì 30 novembre 2009
PPN: LA RETE APPALTI PUBBLICI
PPN: la rete appalti pubblici
Presidenza italiana per il network europeo degli appalti pubblici
- soluzioni delle dispute transfrontaliere;
- analisi dei sistemi di ricorso;
- applicazione ed interpretazione dei regolamenti;
- monitoraggio di settori specifici e raccolta di dati economici.
lunedì 21 settembre 2009
Legge 3 agosto 2009, n. 102 Art. 4-quater
Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici
a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 86, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;
d) all'articolo 88:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;
3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» e' sostituita dalla seguente: «precisazioni»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;
5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;
6) al comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purche' si sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da
e) all'art. 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
h) all'art. 166:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
giovedì 17 settembre 2009
venerdì 31 luglio 2009
DL anticrisi; Matteoli, emendamento per appalti più veloci
(ASCA) - Roma, 21 lug - Le commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati hanno approvato un emendamento di iniziativa parlamentare, condiviso dal governo, al decreto legge ''anticrisi'' che riduce i tempi di affidamento dei contratti pubblici. In particolare, le nuove disposizioni prevedono, l'eliminazione della presentazione da parte del concorrente delle giustificazioni gia' in sede d'offerta. La stazione appaltante potra' effettuare la valutazione dell'anomalia dell'offerta in maniera congiunta per le migliori cinque offerte presunte anomale. Vengono, inoltre, ridotti fasi e tempi procedurali nel rispetto del contraddittorio tra stazione appaltante e concorrente.
"L'emendamento - dichiara il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli - consente di velocizzare la realizzazione delle opere pubbliche. Si tratta di una misura quanto mai necessaria in un periodo di congiuntura economica sfavorevole, di un significativo passo in avanti nell'ottica della semplificazione e del rispetto dei tempi di realizzazione delle infrastrutture. Le significative modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici - osserva il ministro - semplificano la procedura per valutare le offerte anomale e superano talune disfunzioni operative segnalate dalle stazioni appaltanti e dalle associazioni di categoria".
L'emendamento prevede, inoltre, nel caso di affidamento di concessioni e di opere da realizzare attraverso le prescrizioni della Legge Obiettivo, la possibilita' di indicare un termine abbreviato per la presentazione dell'offerta nonche' la riduzione dei tempi dell'iter di approvazione del progetto per le opere di interesse strategico.










